8 Marzo:
Giornata Internazionale
della Donna

 

 

 

 

Ciao donne,

 un pensiero
per noi,
per quello che siamo,
per la nostra dignità,
per i nostri diritti,
per le nostre affermazioni,
per le nostre battaglie,
per le nostre sconfitte,
per le nostre sofferenze,
per il nostro valore,
per i nostri figli,
per i nostri amori....



Non ho mai considerato questo giorno come la "festa" della donna, bensì, se proprio ci deve essere, come la giornata della donna.
Non vedo perché la donna che lotta per affermare i propri diritti di uguaglianza e parità con l'uomo debba avere una festa che, tra l'altro, è andata via via riducendosi a un business perdendo di vista le caratteristiche per cui, a suo tempo,  questa giornata, fu  istituita.


Cenni storici



La scelta della data simbolo dell'8 marzo è legata ad un triste evento, al ricordo delle 129 operaie morte nel rogo di uno stabilimento dell'industria tessile Cotton a New York.
Le operaie dello stabilimento tessile diedero vita ad un imponente sciopero in segno di protesta contro le inumane condizioni di lavoro che si vedevano costrette a sopportare.
La protesta durava ormai da alcuni  giorni quando al proprietario della fabbrica venne l'idea di bloccare tutte le uscite ed appiccare il fuoco  con ancora le operaie all'interno.
Più di cento bruciarono.
Questo triste fatto, ha dato il via, negli anni successivi, ad una serie di celebrazioni che i primi tempi erano circoscritte agli Stati Uniti e avevano come unico scopo il RICORDO DELLA ORRIBILE fine fatta dalle operaie morte nel rogo della fabbrica. Successivamente, con il diffondersi e il moltiplicarsi delle iniziative, che vedevano come protagoniste le rivendicazioni femminili in merito al lavoro e alla condizione sociale, la data dell'8 marzo assunse un'importanza mondiale diventando, il simbolo delle vessazioni che la donna ha dovuto subire nel corso dei secoli, e che sta tuttora subendo, creandone il punto di partenza per il proprio difficile riscatto.


La giornata internazionale della donna



 Nel 1910 a Copenaghen, in occasione di un nuovo incontro internazionale della donna, si propone l’istituzione di una GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA, anche in ricordo delle vittime del rogo.
La giornata comincia ad essere celebrata in varie parti del mondo e anche in Italia durante e dopo la prima guerra mondiale (1914-18).
La tradizione, nel nostro Paese, viene interrotta, nel 1943, dal fascismo.
La celebrazione riprende durante la lotta di liberazione nazionale come giornata di mobilitazione delle donne contro la guerra e per le rivendicazioni di diritti femminili ed avrà il suo massimo sviluppo negli anni '70,''80 del secolo scorso, con importanti conquiste di diritti civili.


Col passar del tempo, sebbene non si manchi di ricordare queste data, il suo significato originario è andato via via perdendosi, lasciando sempre più il posto al business e alla superficialità.
La grande maggioranza delle donne approfitta di questa giornata per uscire da sola con le amiche per concedersi una serata diversa, magari all'insegna della "trasgressione", che può assumere la forma di un classico spettacolo di spogliarello maschile, oppure per ricevere un fiore: come se per donare un fiore ad una donna si dovesse aspettare l'8 marzo!

Mentre da fare, sia in Italia che nel resto del mondo, ce n'è ancora molto, basti ricordare alcuni dati allarmanti e spesso dimenticati: 1 donna su 3 nel mondo è picchiata, costretta ad atti sessuali contro la sua volontà o abusata in altri modi; il 70% delle donne vittime di omicidio sono state uccise dal proprio partner; 500.000 donne in Europa vittime della tratta o destinate alla prostituzione; 700.000 negli USA i casi di violenza domestica all’anno; ogni 23 secondi in Africa c’è una violenza sessuale e la fascia di età più colpita è dai 12 ai 17 anni; 15.000 le spose uccise in India perché non hanno corrisposto la dote al marito.

E in Italia l'80% degli stupri ancora non vengono denunciati, sia perché avvengono dentro le mura domestiche, sia per la paura di essere aggredite o per vergogna...



Le donne e le conquiste del '900 in Italia



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Diritto di voto: Il 2 GIUGNO 1946 l'Italia va alle urne per il referendum istituzionale. Per la prima volta il voto viene esteso alle donne.

- Parità salariale: Art. 37 della Cost., regolato da una legge solo nel ’57 in applicazione di una convenzione internazionale del BIT. Con un accordo interconfederale del 1960 si decide l'eliminazione dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle tabelle remunerative differenti per uomini e donne. Viene così sancita la parità formale e sostanziale tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Le clausole di nubilato vengono definitivamente vietate con la legge n.7 del '63.

-Divorzio: L.898 del 1970, approvazione della legge sul divorzio. 12 maggio 1974: vittoria del No al referendum popolare per l'abrogazione della legge.

-Maternità: L. 1204 del 1971; viene estesa la tutela della maternità alle lavoratrici dipendenti. Amplia ed estende i diritti introdotti dalla prima legge (L.860 varata nel 1950) sui diritti e le tutele delle lavoratrici, che definisce per la prima volta le assenze per maternità, ore di allattamento e divieto di licenziamento entro il primo anno di vita del bambino.

- Asili nido: L. 1044 del 1971; l'obiettivo di questa legge è realizzare un servizio a supporto delle famiglie e soprattutto delle donne, onde favorirne la permanenza nel mondo del lavoro anche dopo la nascita dei figli. Inoltre si è voluto affermare il diritto del bambino alla socializzazione e allo sviluppo armonico della sua personalità.

- Diritto di famiglia: 1975; con la L.151 viene varata la riforma del diritto di famiglia che introduce la parità tra uomini e donne nell'ambito familiare: la potestà sui figli, infatti, spetta a entrambi i coniugi che hanno identici diritti e doveri e non più solo al padre. In attuazione del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

- >Legge di parità (in materia di lavoro): L.903 del 1977; ha rappresentato la più importante svolta culturale nei confronti delle donne. Si passa dal concetto di tutela per la donna lavoratrice al principio del diritto di parità nel campo del lavoro. Vengono introdotte norme più avanzate in materia di maternità e primi elementi di condivisione fra i genitori nella cura dei figli. Nel marzo 2000 con la legge 53 sui "congedi parentali" questa legge ha recepito i nuovi diritti di paternità in materia di assenza facoltativa.

- >Interruzione volontaria della gravidanza: L.194 del 1978 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza". La legge ha come scopo principale la prevenzione delle gravidanze indesiderate, oltre che contrastare l'aborto clandestino.

- Legge pari opportunità (Azioni positive): L.125 del 1991: fortemente voluta dalle donne, questa legge è uno strumento in grado di intervenire e rimuovere le discriminazioni e far avanzare l’idea di uguali opportunità uomo-donna nel lavoro. La L.125 ha rappresentato un importante passo avanti per rendere visibile e valorizzare la presenza e il lavoro delle donne nella società, nel lavoro e nella famiglia. Purtroppo resta ancora sostanzialmente inapplicata. Oltre 400 i progetti approvati in 8 anni. (Nel 2000 L.196 di modifica)

- Imprenditoria femminile: L. 215 del 1992; l'imprenditoria femminile è in forte sviluppo: il 35% delle nuove imprese giovanili sono guidate da donne. Questa legge (promuove l'uguaglianza sostanziale, pari opportunità economiche e imprenditoriali) favorisce la nascita di imprese composte per il 60% da donne, società di capitali gestiti per almeno 2/3 da donne e imprese individuali, aumentano ogni anno. Le imprese sono tenute a mantenere la prevalenza femminile nella società per almeno cinque anni.

- Violenza sessuale:L. 866 del 1996; stabilisce che la violenza sessuale non è più un delitto contro la morale, bensì contro la persona. Una legge di civiltà e dignità che rende giustizia alle donne e premia il lungo e sofferto cammino per affermare il diritto alla sessualità libera e condivisa.

- >Lavoro notturno: legge comunitaria del 1998 per il divieto assoluto delle donne al lavoro notturno durante la maternità sino al compimento di un anno di vita del bambino e il non obbligo fino a che il bambino ha 3 anni, nel caso di genitore unico, fino a 12 anni. Con la legge 903 del '77 il lavoro notturno era vietato alle sole dipendenti delle imprese manifatturiere. Con la legge varata nel '98, si regolamenta il lavoro notturno per tutti i settori pubblici e privati.

- Assegno di maternità per casalinghe e disoccupate: L. 448 del 1999, prevede un'indennità di maternità per le donne che non lavorano, o che svolgono il cosiddetto "lavoro familiare". Con la Finanziaria del 2000 questo diritto viene esteso alle cittadine dell'Ue ed extracomunitarie con carta di soggiorno.

- Infortuni domestici: L.493 del 1999, contiene il riconoscimento del lavoro in ambito domestico. Le persone comprese tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, il lavoro domestico, hanno diritto all'Assicurazione contro gli infortuni.

- Congedi parentali: L: 53 dell'8 marzo 2000. Questa legge armonizza i tempi di cura , di formazione e di relazione (tempi delle città). Si tratta di una grande conquista sociale: la cura dei figli smette di essere prerogativa delle madri dal punto di vista legislativo e coinvolge anche i padri garantendogli uguali diritti e tutele. Si tratta di una legge in controtendenza rispetto ai datori di lavoro che invocano riduzioni di salari e di diritti. La normativa punta a una maggiore condivisione dei compiti all'interno del nucleo familiare. Si applica a tutti i lavoratori, uomini e donne, pubblici e privati, anche autonomi, apprendisti e soci di cooperative. Prevede la parità tra genitori naturali e adottivi o affidatari. Sia la madre che il padre potranno chiedere anche contemporaneamente l’aspettativa di 6 mesi fino un massimo di 10 mesi, entro gli 8 anni di vita del bambino. Al padre, inoltre, verrà concesso un "bonus" di un altro mese per seguire il figlio nel caso in cui dovesse chiedere un congedo per un periodo superiore a tre mesi. L'età del bambino entro cui si può fruire dei permessi per malattia viene elevata dai 3 agli 8 anni del piccolo. I padri possono usufruire del congedo anche nei casi in cui la madre del bambino non è lavoratrice.

- Banca del Tempo:
è un'esperienza che ha trovato una collocazione legislativa all'interno della L.53 (Congedi parentali). Coniugare lavoro e vita: tra le iniziative più utili c'è, infatti, la Banca del tempo, nella quale anziché denaro si depositano ore. Ore di attività per scambiarle con altri "correntisti" decisi a mettere a disposizione le ore depositate sul proprio conto. Tutela e sostegno della maternità della paternità: Testo unico (d.l. n. 151 del 26 marzo 2001) delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità -

Misure contro la "violenza nelle relazioni familiari"
(Legge n. 154 del 5 aprile 2001) che stabilisce tra l'altro che il coniuge violento non solo può essere allontanato dall'abitazione familiare, ma anche costretto a pagare gli alimenti. Flessibilità favorevoli alla conciliazione fra il tempo di vita e quello di lavoro. Decreto 15 maggio 2001. Con l'approvazione delle modalità di erogazione dei contributi (ex art9,comma 2, della legge 8 marzo n.53) si dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per l'occupazione, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono flessibilità favorevoli ai lavoratori ed alle lavoratrici


Ma non basta...occorre fare di più molto di più per continuare a diffondere ed affermare nel mondo il grande ideale della dignità e della "parità" fra persone.

 

 

 

 

 

 

 

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